Il primo disciplinare in assoluto italiano che identifica un vino DOC siciliano è stato creato nel 1968, poi modificato nel 1976, 2011 e infine nel 2014 con cui si conseguono i vini DOC di oggi.
La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
“Etna” bianco,
“Etna” bianco superiore,
“Etna” rosso,
“Etna” rosso riserva,
“Etna” rosato,
“Etna” spumante.
1. La produzione della tipologia “Etna” bianco superiore, è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte nella zona delimitata ricadente nel comune di Milo e devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente Composizione ampelografica:
– “Etna” bianco Carricante minimo 60%; Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia ,
-“Etna” bianco superiore
Carricante minimo 80% .
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
-“Etna” rosso (anche riserva) -“Etna” rosato
Nerello Mascalese minimo 80%; Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
-“Etna” spumante (rosato o vinificato in bianco) -Nerello Mascalese minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 40% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni dei territori dei comuni di: Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Randazzo. Tale zona è così delimitata: da Casale Brancato a quota 1.000 in contrada Somatorie, che rappresenta l’estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell’Aquila.
Norme per la viticoltura:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere le seguenti:
-Etna bianco, rosso e rosato 9 t/ha;
-Etna” rosso riserva 8 t/ha.
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
I titoli alcolometrici
minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna”devono essere i seguenti:
-Etna bianco 11,00% vol;
-Etna bianco superiore 11,50% vol;
-Etna rosso 12,00% vol;
-Etna rosso riserva 12,50% vol;
-Etna rosato 12,00% vol;
-Etna spumante 10,00% vol.
Norme per la vinificazione:
Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata. Conformemente all’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere effettuate all’interno della zona di vinificazione, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione “in rosato” delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia spumante deve essere ottenuta:
– per la tipologia rosato, mediante la vinificazione “in rosato” delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;
– per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.
La tipologia “Etna” rosso può utilizzare la menzione “riserva” solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all’interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui almeno 12 mesi in legno.
Caratteristiche al consumo:
I vini devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Etna» bianco colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale: minimo 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
“Etna” bianco superiore colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; acidità totale : da 5,5 a 7 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
“Etna” rosso colore: rosso rubino con riflessi granato con l’invecchiamento odore: intenso, caratteristico; sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Etna” rosso riserva
colore: rosso rubino con riflessi granato con l’invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Etna” rosato colore: rosato tendente al rubino; odore: intenso, caratteristico; sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Etna” spumante spuma: fine e persistente colore: per il tipo rosato: rosato scarico con riflessi rubino con l’invecchiamento; per il tipo bianco: giallo paglierino scarico, con riflessi dorati con l’invecchiamento; odore: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Per tutte le suddette tipologie, in relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’ estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Etichettatura e presentazione:
La denominazione di origine controllata dei vini “Etna” può essere seguita da indicazioni geografiche aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade , dalle quali provengono le uve.
Nella etichettatura e presentazione dei vini è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata Etna è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve con l’esclusione degli spumanti non millesimati.
Confezionamento:
I vini possono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 5 litri.
Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Per gli altri vini a denominazione di origine controllata “Etna” é obbligatorio l’utilizzo del tappo raso bocca di sughero o di altri materiali consentiti dalla normativa vigente.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.
Geografia e delimitazioni del vino DOC “Etna”